A partire dal 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il DM in cui sono state introdotte novità sulla formazione degli addetti antincendio.
E’ stata modificata la tradizionale suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in livelli:
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Livello di Tipo 1 (ex Rischio basso)
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Livello di Tipo 2 (ex Rischio medio)
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Livello di Tipo 3 (ex Rischio alto)
Cambia la frequenza di aggiornamento che diventa quinquennale per tutti i corsi (aggiornamento ogni 5 anni).
Viene cambiata anche la modalità di erogazione dei corsi. Le esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori sono infatti diventate obbligatorie anche per il Livello 1 (rischio basso).
NOTA BENE:
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso (corso svolto prima del 4 ottobre 2017), bisognerà svolgere un corso di aggiornamento entro il 04/10/2023 per non perdere la formazione pregressa.
Vi ricordiamo che il corso antincendio è obbligatorio per tutte quelle attività che hanno almeno un dipendente o un collaboratore.
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